Art. 2

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[1]Esenzioni - Adulterazione dei residui. (Art. 2 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 5 legge 22 marzo 1903, n. 152; art. 12 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 2 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

[3]E' esente da tassa la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, qualora il prodotto ottenuto sia destinato all'esportazione.

[4]La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

[5]I residui della distillazione e della rettificazione derivati da qualsiasi materia non potranno, anche in Sardegna, essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati, nella misura stabilita dal regolamento, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilita' del loro uso come sostanze alimentari.

[6]I detti residui, in tal guisa adulterati, sono ammessi nella indicata misura a fruire del trattamento di tassa, indicato negli articoli dal 18 al 20, e potranno essere introdotti dalla Sardegna in altre parti del Regno in esenzione di tassa.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art2 · fonte su Normattiva