Art. 2
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[2]Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.
[3]E' esente da tassa la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, qualora il prodotto ottenuto sia destinato all'esportazione.
[4]La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.
[5]((E' fatto obbligo alle fabbriche ed gli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministro delle finanze, allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, residui della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano)).
[6]Col regolamento sara' stabilita la quantita' minima di residui che deve essere presentata alla denaturazione rispetto alla quantita' di spirito rettificata.
[7]((Sui residui denaturati e' abbuonata l'imposta di fabbricazione della quale siano effettivamente gravati)).
Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva