Art. 2
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[2]Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.
[3]E' esente da tassa la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, qualora il prodotto ottenuto sia destinato all'esportazione.
[4]La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.
[5]((E' fatto obbligo alle fabbriche e agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione, col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministero delle finanze allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, i residui della distillazione e della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano.
[6]Col regolamento sara' stabilita la quantita' minima di residui che deve essere presentata alla denaturazione rispetto alla quantita' di spirito rettificata.
[7]Sui residui denaturati non e' dovuta la tassa. Sulle quantita', per le quali la denaturazione sia resa obbligatoria, non sono corrisposti gli abbuoni di cui all'art. 18)).
Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 24 novembre 1921 · versione 4 su Normattiva