Art. 2

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[1]Esenzioni - Adulterazione dei residui. (Art. 2 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 5 legge 22 marzo 1903, n. 152; art. 12 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 2 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

[3]E' esente da tassa la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, qualora il prodotto ottenuto sia destinato all'esportazione.

[4]La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

[5]((E' fatto obbligo alle fabbriche e agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione, col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministero delle finanze allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, i residui della distillazione e della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano.

[6]Col regolamento sara' stabilita la quantita' minima di residui che deve essere presentata alla denaturazione rispetto alla quantita' di spirito rettificata.

[7]Sui residui denaturati non e' dovuta la tassa. Sulle quantita', per le quali la denaturazione sia resa obbligatoria, non sono corrisposti gli abbuoni di cui all'art. 18)).

Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 24 novembre 1921 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art2 · fonte su Normattiva