Art. 29

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[1]Ritorno dall'estero di vini conciati. (Art. 22 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]Nel caso di ritorno dall'estero di vini stati conciati con spirito, per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono della tassa, se il rimborso o l'abbuono e' gia' avvenuto, si riscuotera' il dazio proprio del vino, si ricuperera' la somma restituita od abbuonata e si applichera' una multa del doppio al decuplo di questa somma restituita od abbonata. Se il rimborso o l'abbuono non e' ancora avvenuto, sara' rifiutato e si procedera' alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta restituire od abbuonare.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art29 · fonte su Normattiva