Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Ritorno dall'estero di vini conciati. (Art. 22 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Se vengono presentati per la reimportazione, dichiarandoli come esteri vini conciati con spirito nel Regno, ed esportati con abbuono della tassa o della soprattassa, il dichiarante, oltre al pagamento del dazio proprio del vino e al rimborso della somma abbonata, e' tenuto alla corresponsione di una multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo della detta somma.
[3]Se l'abbuono non e' stato ancora effettuato, viene rifiutato e si riscuote, oltre il dazio, la multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta abbonare.
[4]Nel caso di reimportazione, come sopra, senza falsa dichiarazione di origine, deve essere ricuperato l'ammontare della tassa o della soprattassa abbonata, se l'abbuono e' stato gia' effettuato; nel caso contrario l'abbuono e' rifiutato. Sugli stessi vini si riscuote inoltre il dazio doganale loro proprio, quando non ne sia concessa la reimportazione in franchigia in virtu' delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1898, n. 110. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
12Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010 · versione 14 su Normattiva