Art. 29

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[1]Ritorno dall'estero di vini conciati. (Art. 22 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]((Se vengono presentati per la reimportazione, dichiarandoli come esteri vini conciati con spirito nel Regno, ed esportati con abbuono della tassa o della soprattassa, il dichiarante, oltre al pagamento del dazio proprio del vino e al rimborso della somma abbonata, e' tenuto alla corresponsione di una multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo della detta somma.

[3]Se l'abbuono non e' stato ancora effettuato, viene rifiutato e si riscuote, oltre il dazio, la multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta abbonare.

[4]Nel caso di reimportazione, come sopra, senza falsa dichiarazione di origine, deve essere ricuperato l'ammontare della tassa o della soprattassa abbonata, se l'abbuono e' stato gia' effettuato; nel caso contrario l'abbuono e' rifiutato. Sugli stessi vini si riscuote inoltre il dazio doganale loro proprio, quando non ne sia concessa la reimportazione in franchigia in virtu' delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1898, n. 110)).

Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 17 settembre 1919 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art29 · fonte su Normattiva