Art. 30
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[2]Il deposito di spiriti in quantita' maggiore di 20 litri, non denunziato, e la circolazione di spiriti in quantita' superiore di 10 litri, senza la bolletta di legittimazione o con la bolletta di legittimazione non piu' valida, sono puniti con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.
[3]Per gli spiriti che sono trovati in circolazione in qualunque parte del Regno senza bolletta di cauzione in condizioni di purezza diverse da quelle stabilite dal regolamento sono applicate la confisca e la multa dal doppio al decuplo della intera tassa di fabbricazione corrispondente. Le stesse pene sono applicabili nel caso di liquidi alcoolici ad uso potabile, nei quali i suddetti spiriti si trovino aggiunti o comunque impiegati.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva