Art. 30
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[2]((Il deposito, non denunciato, di spiriti non denaturati, in quantita' maggiore di 20 litri, e' punito con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.
[3]Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti non denaturati o di liquori o bevande alcooliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non piu' valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta e' prescritta dall'art. 12 della presente legge.
[4]Se nella verificazione di depositi di spiriti liberi di tassa e non denaturati si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, le quantita' eccedenti e non legittimate sono considerate di contrabbando.
[5]Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di spiriti nel deposito, la mancanza o la negata presentazione del registro di carico e scarico e' punita con multa non minore di L. 50 ne' maggiore di L. 500)).
[6]Per gli spiriti che sono trovati in circolazione in qualunque parte del Regno senza bolletta di cauzione in condizioni di purezza diverse da quelle stabilite dal regolamento sono applicate la confisca e la multa dal doppio al decuplo della intera tassa di fabbricazione corrispondente. Le stesse pene sono applicabili nel caso di liquidi alcoolici ad uso potabile, nei quali i suddetti spiriti si trovino aggiunti o comunque impiegati.
Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 18 settembre 1915 · versione 4 su Normattiva