Art. 32
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[1]Contravvenzioni disciplinari. (Art. 25 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° dell'art. 5 della legge sono punite col maximum della detta multa.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 21 giugno 1910 · versione 0 su Normattiva