Art. 32
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[1]Contravvenzioni disciplinari. (Art. 25 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]((Le trasgressioni alle prescrizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 5 sono punite con multa da L. 100 a L. 300.
[3]Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276
1Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera o)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto "16 settembre 1909, n. 762"".
Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249
3Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera o)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni previste dall'art. 32, del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704".
Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 17 settembre 1919 · versione 4 su Normattiva