Art. 32
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[1]Contravvenzioni disciplinari. (Art. 25 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Le trasgressioni alle prescrizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 5 sono punite con multa da L. 100 a L. 300.
[3]Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276
1Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera o)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto "16 settembre 1909, n. 762"".
Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249
3Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera o)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni previste dall'art. 32, del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704".
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
12Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 24 novembre 1921 · versione 14 su Normattiva