Art. 143
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[1]Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo aver compiuto una o piu' rafferme con premio, ricevera' un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita sara' uguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.
[2]E pero' data facolta' al ministro della guerra di concedere, per gravi motivi, al raffermato con premio che continui a rimanere sotto le armi la meta' o l'intiero capitale della rafferma o delle rafferme compiute. In questi casi cessa il diritto alla meta' od alla totalita' del premio annuale di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 18 luglio 1891 · versione 0 su Normattiva