Art. 143
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[1]((Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo di aver compiuto prima rafferma con premio, ricevera' una indennita' fissa di lire mille.
[2]Per ogni altra rafferma successivamente compiuta spetta al raffermato una indennita' fissa di lire duemila)).
Testo vigente dal 18 luglio 1891 al 1 gennaio 1907 · versione 1 su Normattiva