Art. 143

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1907 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo di aver compiuto prima rafferma con premio, ricevera' una indennita' fissa di lire mille.

[2]Per ogni altra rafferma successivamente compiuta spetta al raffermato una indennita' fissa di lire duemila. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1906, n. 647

3

La L. 30 dicembre 1906, n. 647, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'indennita' di L. 2000 cui si acquista diritto al compimento della terza rafferma con premio, giusta l'art. 143 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, quale fu modificata dalla legge 28 giugno 1891, n. 315, e' elevata pei militari dell'arma dei carabinieri Reali a L. 3000, fermo restando il premio annuo di L. 300".

Testo vigente dal 1 gennaio 1907 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art143 · fonte su Normattiva