Art. 37
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[1](Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).
[2]I prefetti posti a disposizione, in aspettativa por motivi di servizio, od in disponibilita', non potranno eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di dieci. Di questi solo cinque possono essere collocati a disposizione.
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