Art. 37

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[1](Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).

[2]I prefetti posti a disposizione, in aspettativa por motivi di servizio, od in disponibilita', non potranno eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di dieci. Di questi solo cinque possono essere collocati a disposizione.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 13 dicembre 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art37 · fonte su Normattiva