Art. 37

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1916 al 2 febbraio 1918. Leggi il testo vigente →

[1](Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).

[2]I prefetti posti a disposizione, in aspettativa por motivi di servizio, od in disponibilita', non potranno eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di dieci. Di questi solo cinque possono essere collocati a disposizione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1597

1

Il Decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1597 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che, durante la guerra nazionale e fino a sei mesi dopo la stipulazione della pace, non ha vigore la limitazione stabilita dalla seconda parte del presente articolo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1916 al 2 febbraio 1918 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art37 · fonte su Normattiva