Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1918 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1597
1Il Decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1597 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che, durante la guerra nazionale e fino a sei mesi dopo la stipulazione della pace, non ha vigore la limitazione stabilita dalla seconda parte del presente articolo.
Decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 21
2Il Decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che, durante la guerra nazionale e fino a sei mesi dopo la stipulazione della pace, i prefetti del Regno possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno senza le limitazioni numeriche di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 2 febbraio 1918 al 21 gennaio 1924 · versione 2 su Normattiva