Art. 3 (Allegato I)
A far parte della quota di riserva, nei limiti indicati all'art. 1 del presente decreto, sono ammessi i buoni del tesoro britannico e, in generale, i buoni del tesoro di Stati forestieri, purche' pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, e purche' fra la data dell'acquisto da parte degli Istituti di emissione e quella della scadenza dei buoni medesimi non interceda un periodo di tempo superiore ai tre mesi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva