Art. 6 (Allegato I)
Il ragguaglio delle valute forestiere colle specie d'oro e di argento a pieno titolo di conio italiano sara' fissato d'accordo fra il Ministero del tesoro e gli Istituti d'emissione.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva