Art. 4 (Allegato II)

[1](1).

[2]Il portafoglio delle cambiali scontate, in conformita' all'art. 1, deve essere tenuto separato e distinto sia dal portafoglio ordinario, sia da quello per le operazioni di sconto contemplate dal terzo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

[3]-------------- (1) Al riferimento al terzo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449 deve ritenersi sostituito quello all'art. 28 (terzo e quarto comma) del nuovo testo unico di legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-ii-art4 · fonte su Normattiva