Art. 5 (Allegato II)
[1](2).
[2]Il portafoglio delle cambiali scontate ai termini del presente decreto sara' soggetto a verifiche dell'Ufficio centrale di ispezione istituito presso il Ministero del tesoro. Gli ufficiali incaricati delle verifiche potranno esaminare il registro speciale delle deliberazioni delle Commissioni di sconto, per accertarsi della loro regolarita' e per porlo a riscontro con le situazioni del portafoglio speciale.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Monza, addi' 25 ottobre 1893.
[5]UMBERTO.
[6]Sidney Sonnino.
[7]Visto, Il guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
[8]--------------- (2) In relazione all'art. 113 del nuovo testo unico di legge, alle parole «Ufficio centrale d'ispezione» devono ritenersi sostituite le altre «Ispettorato generale».
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva