Art. 72
[1](Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 349).
[2]Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle in conformita' delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).
[3]La conversione potra' essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse di 3.75 e 3.50 per cento.
[4]La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovra' essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.
[5]L'avviso della deliberata conversione dovra' essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovra' essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.
[6]Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere piu' presentate al rimborso, e l'interesse s'intendera' ridotto al saggio delle nuove cartelle.
[7]Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nel presente testo unico, inclusa la facolta' di prolungare i mutui come all'art. 70.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva