Art. 101
[2]E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva