Art. 12

[1](Art. 8, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 9 della legge stessa).

[2]I frutti dei titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato acquistati dal Banco di Napoli nel 1897 coi biglietti di Stato fornitigli dal tesoro in cambio di monete d'oro, e temporaneamente compresi nella riserva dello stesso Istituto, sono da questo destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della sua riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione di biglietti di Stato al tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di valute auree immobilizzate nelle sue casse.

[3]Il vincolo di garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, apposto ai certificati nominativi dei titoli predetti, continua finche' il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti di Stato restituiti al tesoro sono tolti dalla circolazione.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art12 · fonte su Normattiva