Art. 102
[1](Art. 2, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione hanno la facolta' di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno piu' convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva