Art. 102

[1](Art. 2, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione hanno la facolta' di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno piu' convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art102 · fonte su Normattiva