Art. 110
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[1](Art. 3, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A - Legge 30 giugno 1908, n. 304).
[2]Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria e' istituita, una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro.
[3]Essa e' composta:
[4]di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine; di cinque membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri.
[5]I membri di nomina governativa sono:
[6]un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;
[7]un presidente o consigliere della Corte dei conti;
[8]il direttore generale del tesoro;
[9]l'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della citta' di Napoli;
[10]il direttore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[11]La Commissione eleggo nel suo seno un vice presidente.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva