Art. 110

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1998 al 12 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A - Legge 30 giugno 1908, n. 304).

[2]Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e' istituita, una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro.2627

[3]Essa e' composta:

[4]di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine; di cinque membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

[5]I membri di nomina governativa sono:

[6]un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

[7]un presidente o consigliere della Corte dei conti;

[8]il direttore generale del tesoro;

[9]l'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della citta' di Napoli;

[10]il direttore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[11]La Commissione eleggo nel suo seno un vice presidente.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43

26

Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

Decreto 28 settembre 1998

27

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4, 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate: a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998; b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."

Testo vigente dal 16 ottobre 1998 al 12 gennaio 2006 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art110 · fonte su Normattiva