Art. 111
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[2]La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, dara' il suo avviso sopra:
[3]1° tutti i provvedimenti di qualunque natura ed i regolamenti da emanarsi per determinare i modi e le garanzie:
- a)per le operazioni di cambio, ritiro e annullamento dei biglietti di Stato, e di sostituzione dei biglietti di nuova forma, le quali dovranno essere sindacate dalla Corte dei conti;
- b)per la custodia dei biglietti di Stato destinati a servire di scorta;
- c)pel ricevimento dei biglietti degli Istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno piu' corso legale, a forma dell'art. 10;
[4]2° le norme da fissarsi per il cambio dei biglietti quando fossero emanate le nuove disposizioni ai termini dell'art. 8;
[5]3° il modello delle situazioni decadali di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attivita' e passivita' che concorrono a formare il patrimonio sociale;
[6]4° le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, da approvarsi dal Governo, per la rispendita dei biglietti degli altri Istituti.
[7]La Commissione, inoltre, puo' essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantita', quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione dell'art. 4.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva