Art. 114
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[1](Art. 8, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 465).
[2]La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il ministro del tesoro del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.
[3]Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale di amministrazione.
[4]Alle sedute dell'assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetti assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal ministro dal tesoro, con facolta' di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
[5]Di questa sospensione dev'essere immediatamente informato il ministro del tesoro, il quale confermera' o revochera' la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dalla avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il ministro medesimo potra' far seguire l'annullamento della deliberazione, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 30 gennaio 2014 · versione 0 su Normattiva