Art. 116
[1](Art. 10, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.
[3]Entro lo stesso termine la direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva