Art. 143
[2]I crediti degli Istituti di emissione, gia' compresi nella categoria delle immobilizzazioni, e che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, o che per disposizioni di legge non poterono essere liquidati entro 31 dicembre 1908, saranno liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti o di legge, diventeranno esigibili.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva