Art. 143

[1](Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 4, legge 7 luglio 1902, n. 318 - Art. 2, legge 5 luglio 1908, n. 351).

[2]I crediti degli Istituti di emissione, gia' compresi nella categoria delle immobilizzazioni, e che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, o che per disposizioni di legge non poterono essere liquidati entro 31 dicembre 1908, saranno liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti o di legge, diventeranno esigibili.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art143 · fonte su Normattiva