Art. 16
[1](Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47).
[2]La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, di cui all'articolo precedente, destinata esclusivamente a garantire i biglietti di Banca in circolazione, e' tenuta separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; ed e' soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme fissate con apposito decreto Reale (1).
[3]----------------- (1) R. decreto 3 agosto 1898, n. 392.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva