Art. 18
[2]I biglietti che la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall'art. 25, e non compresi nella circolazione di cui all'art. 6, devono essere coperti da riserva metallica in una misura non inferiore al terzo.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva