Art. 18

[1](Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 - (Art. 21 legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]I biglietti che la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall'art. 25, e non compresi nella circolazione di cui all'art. 6, devono essere coperti da riserva metallica in una misura non inferiore al terzo.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art18 · fonte su Normattiva