Art. 2

[1](Art. 14, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 19, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Gli Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno facolta' di aprire sedi, succursali o agenzie in qualunque Provincia del Regno, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti. Essi sono pero' obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art2 · fonte su Normattiva