Art. 35

[1](Art. 6, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

[2]Il Banco di Sicilia e' autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che, per effetto della liquidazione del conto corrente con l'azienda fondiaria, venne tolta dalle immobilizzazioni, dedotta l'ultima erogazione di L. 300 mila fatta all'azienda medesima.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art35 · fonte su Normattiva