Art. 56
[1](Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 441).
[2]La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5% dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni fondiarie dovuto, rispettivamente, nelle Provincie continentali dell'ex-reame di Napoli ed in Sicilia.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva