Art. 73
[2]Per gli eventuali bisogni di cassa, il Credito fondiario in liquidazione della gia' Banca nazionale nel Regno e il Credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia possono ottenere, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ai termini dell'art. 29, a una ragione d'interesse di favore, purche' non inferiore al 3.50 per cento all'anno,
[3]Per il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, le dette anticipazioni possono essere fatte anche sopra i titoli da fondo di dotazione, disponibili a norma dell'art. 78 e sino alla meta' da loro valore.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva