Art. 48

[1](Art. 1 e 2, legge 29 marzo 1908, n. 100).

[2]E' instituita presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario, col titolo «Credito agrario del Banco di Sicilia».

[3]I fondi occorrenti per tale sezione sono costituiti:

  • a)da un fondo iniziale di L. 3,000,000, fornito dal Banco di Sicilia mediante prelevamento dall'ammontare della massa di rispetto disponibile, a titolo d'impiego;
  • b)da una anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» per le Provincie siciliane in Palermo, sino alla somma di L. 2,000,000 e, in ogni caso, non eccedente i due decimi dei depositi a risparmio della Cassa;
  • c)da tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, di cui nell'art. 49.

[4]Nel fondo di cui alla lettera a) sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito agrario compiute dal Banco di Sicilia in virtu' della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art48 · fonte su Normattiva