Art. 53
[1](Art. 18, legge 15 luglio 1906, n. 333).
[2]Il Banco di Sicilia concorre alla formazione del capitale dell'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali per gli zolfi, di cui negli articoli 2 e 18 della legge 15 luglio 1906, n. 333.
[3]L'importo della quota di concorso e' dal Banco prelevato dalla sua massa di rispetto.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva