Art. 8

[1](Art. 3, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 5, allegato F, e art. 6, allegato I, alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

[2]I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle citta' di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia.

[3]Pero', fino a nuova disposizione legislativa, e finche' rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potra' aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche.

[4]In quest'ultimo caso gli istituti medesimi avranno facolta' di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa piu' vicina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art8 · fonte su Normattiva