Art. 80

[1](Art. 1, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Legge 2 luglio 1908, n. 320).

[2]A deroga dell'art. 6, comma 5°, della legge 22 febbraio 1885, numero 2922, le cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, sono produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

[3]Le vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, debbono essere ritirate e annullate, e in cambio di esse sono emesse nuove cartelle di eguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

[4]Le vecchie cartelle, non presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro il 31 luglio 1910, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andra' a profitto del Credito fondiario.

[5]Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle e' garantito dallo Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art80 · fonte su Normattiva