Art. 82

[1](Art. 3, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

[2]A deroga dell'art. 8, comma nono, della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 sul Credito fondiario, le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli sono accettate in rimborso dei mutui al valore che e' determinato per ciascun trimestre, prendendo per base i prezzi medi del titolo nel trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno, accresciuto di L. 50. Se il valore medio accertato da applicarsi sia superiore a L. 450, le cartelle sono accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art82 · fonte su Normattiva