Art. 89
[1](Art. 5, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).
[2]Il Banco di Napoli fa il servizio di cassa per conto del suo Credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco puo' concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, di proprieta' del Credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purche' non inferiore a L. 3.50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non e' soggetto a tassa.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva