Art. 81

[1](Art. 2, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Il debito rappresentato dalle cartelle del Credito fondiario del Banco, in circolazione al 1° gennaio 1897, sara' ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualita' costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento, pagabile in due rate semestrali di L. 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione (1).

[3]Il rimborso delle cartelle e' fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle e' inferiore alla pari, il Banco ha facolta' di sostituire meta' del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.

[4]I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni determinate all'atto della rispettiva concessione, colle modificazioni apportatevi per effetto dell'art. 79 del presente testo unico.

[5]--------------- (1) La tabella di ammortamento e' stata approvata con decreto Ministeriale del 30 aprile 1898, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 luglio 1898, n. 155

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art81 · fonte su Normattiva