Art. 83
[1](Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350).
[2]Tutti i titoli di proprieta' del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli, i quali abbiano origine, sia da somme entrate ed impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali, costituiscono un unico fondo, gli interessi del quale fanno parte dell'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva