Art. 84

[1](Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Tutte le somme, comunque riscosse in conto capitale per ogni semestre, sopravanzate dalle ammortizzazioni obbligatorie semestrali delle cartelle e tutte quelle per avanzi di gestione accertati alla fine di ogni esercizio, dovranno essere impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da comprendersi nel fondo unico, di cui nell'articolo precedente, rispettivamente, in conto capitale e in conto avanzi delle gestioni annuali.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art84 · fonte su Normattiva