Art. 90
[1](Art. 18, legge 7 luglio 1905, n. 350).
[2]Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del Credito fondiario.
[3]Esaurite tutte le attivita' in titoli, immobili e crediti ordinari del Credito fondiario, le dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco.
[4]Le attivita' di qualsiasi specie del Credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva