Art. 90

[1](Art. 18, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del Credito fondiario.

[3]Esaurite tutte le attivita' in titoli, immobili e crediti ordinari del Credito fondiario, le dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco.

[4]Le attivita' di qualsiasi specie del Credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art90 · fonte su Normattiva