Art. 83

[1](Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Tutti i titoli di proprieta' del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli, i quali abbiano origine, sia da somme entrate ed impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali, costituiscono un unico fondo, gli interessi del quale fanno parte dell'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art83 · fonte su Normattiva