Art. 12

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[1](Art. 12 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

[2]Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, ne' imposte servitu' senza il consenso della Societa' costruttrice e dell'Istituto mutuante, ne' potranno esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 20 luglio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art12 · fonte su Normattiva