Art. 12
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[1](Art. 12 della legge 31 maggio 1903, n. 254).
[2]Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, ne' imposte servitu' senza il consenso della Societa' costruttrice e dell'Istituto mutuante, ne' potranno esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.
[3]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1040, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Dopo l'art. 12 della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89 e' aggiunto il seguente articolo: «L'Istituto mutuante, qualora l'ente mutuatario sia in arretrate col pagamento di una semestralita' puo', indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il detto ente, la nomina di un sequestratario, il quale provvedera' alla riscossione dei fitti o di ogni altro credito»".
Testo vigente dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva